Allegato "A" all'atto n. 100.653 di rep. e n. 15.153 di racc.

S T A T U T O


Art. 1
E’ costituita per volontà dell’A.I.A.S. Sezione San Bortolo di Vicenza, emanazione territoriale dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S. legalmente riconosciuta con decreto n. 1070 del 28/5/1968 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica) sezione iscritta al Registro Regionale col n. 5940 su delibera 14 novembre 1986 una Fondazione denominata “VICENZA UNA CITTA’ SOLIDALE O.N.L.U.S." con sede in Vicenza Via della Rotonda, 58, senza scopo di lucro.

 

Art. 2
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di portatori di handicap. In particolare la Fondazione si propone le seguenti finalità: a) la promozione umana della solidarietà nei confronti dei portatori di handicap; b) la costituzione di un Centro Studi e Ricerche sui problemi dell’handicap; c) l’utilizzo di fondi provenienti da raccolte, donazioni, lasciti per la costituzione di servizi residenziali e diurni per i portatori di handicap (con particolare attenzione ai casi più gravi) e soprattutto per coloro che sono rimasti privi del nucleo familiare, sia per cause naturali che per cause sociali; è anche consentito accettare donazioni e lasciti all’accoglimento, anche in via permanente, di portatori di handicap nominativamente determinati, ove il CDA, previa motivata valutazione tecnico finanziaria, ritenga adeguato il lascito o la donazione; d) la promozione nell’ambito cittadino e provinciale di una maggiore consapevolezza dei vicentini nei confronti delle problematiche dei portatori di handicap, tenuto conto dei compiti e delle programmazioni in materia delle pubbliche istituzioni, nonchè dell’azione sul territorio di altri organismi privati, di volontariato o di promozione sociale usando tutti i mezzi necessari con l’unico fine di realizzare una reale integrazione sociale e la valorizzazione in tutti i sensi della persona umana più svantaggiata. La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte e da quelle a esse direttamente connesse o da quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

 

Art. 3
Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalla somma elargita dalla Sezione A.I.A.S. San Bortolo di Vicenza proveniente dall’eredità lasciata dalla defunta signora Spigolon Lorenzoni Cesarina in L. 200.000.000 (duecentomilioni) (ora €. 103.291,38) come risulta dall’atto costitutivo della Fondazione e dai deliberati del Consiglio Direttivo nonchè dell’Assemblea Straordinaria dei Soci A.I.A.S. in data 27 novembre 1987 n. 75.291 di rep. E n. 11.720 di racc. dott. Giampaolo Boschetti Notaio in Vicenza. Il patrimonio potrà essere aumentato mediante donazione, offerte, eredità legati e liberalità in genere, da acquisirsi nelle forme di legge. La Fondazione impiegherà i fondi pervenuti sia con l’atto di costituzione, sia successivamente e i relativi frutti, per la realizzazione delle strutture e dei servizi di cui all’art. 2.

 

Art. 4
Sono organi della Fondazione: - il Presidente; - il Consiglio di Amministrazione; - il Revisore dei Conti.

 

Art. 5
La Fondazione sarà retta da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero variabile di membri compreso tra nove e quindici unità inclusi i componenti nominati ai sensi del successivo terzo comma. Spetta al Consiglio Direttivo della Sezione A.I.A.S. San Bortolo di Vicenza provvedere alle nomine. Di queste una deve considerare prioritariamente la possibilità di nomina di un portatore di handicap non sottoposto a regime di tutela, curatela o amministrazione di sostegno. I Consiglieri restano in carica un triennio e sono rieleggibili; essi potranno essere scelti anche tra persone non appartenenti all’A.I.A.S. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti del Comune di Vicenza, della Provincia di Vicenza, dell’Azienda Locale Socio Sanitaria (previo accordo con la Conferenza dei Sindaci), di Enti Imprenditoriali, Commerciali e di credito (Camera di Commercio, Associazioni Industriali, Associazione Artigiani e altri), Fondazioni esistenti collegate, rappresentanti della Diocesi di Vicenza, purchè questi ultimi non costituiscano, nel loro complesso, la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta dopo la elezione provvederà a nominare al suo interno il Presidente, Vicepresidente e Segretario. La carica di Segretario potrà essere assunta anche da persona esterna al Consiglio. La carica di Presidente e Vicepresidente della Fondazione sono incompatibili con la carica di Presidente dell’A.I.A.S. San Bortolo. Le cariche di Consigliere, Presidente e Vicepresidente sono a titolo gratuito salvo un rimborso spese per missioni svolte per la Fondazione e comunque approvato dal C.d.A.

 

Art. 6
Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato semestralmente ed ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. La convocazione sarà effettuata mediante invito scritto, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima.

 

Art. 7
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se presente la maggioranza dei membri in carica; il Consiglio potrà deliberare con la maggioranza semplice, a votazione palese.

 

Art. 8
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti a cura del Segretario del Consiglio in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 9
Il Consiglio di Amministrazione: a) amministra la Fondazione e delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l’unico limite del rispetto dei fini della Fondazione; b) definisce la gestione dei servizi educativi-assistenziali relativi agli Ospiti disabili nelle strutture residenziali e diurne di proprietà della Fondazione. 1) Questi vengono affidati alla Sezione A.I.A.S. San Bortolo di Vicenza che svolgerà tale gestione direttamente o tramite organismo specialistico; 2) nel caso di affidamento a terzi si dovrà provvedere ad un accordo-convenzione tra la Fondazione, l’A.I.A.S. San Bortolo e la Cooperativa, Ente o Associazione; 3) fra Fondazione, A.I.A.S. o altri organismi di cui sopra, i rapporti relativi saranno definiti con convenzioni di durata triennale che definiranno diritti e obblighi delle parti, compreso il dovere di informare semestralmente con relazione scritta il C.d.A. della Fondazione dell’andamento dei servizi sotto il profilo della gestione finanziaria e degli esiti educativo-assistenziali delle diverse iniziative; 4) qualora l’A.I.A.S. San Bortolo, con delibera dell’Assemblea dei Soci, dichiari l’impossibilità di assumere, direttamente o tramite soggetto esterno, la gestione dei servizi sopra descritti, spetta al C.d.A. della Fondazione provvedere all’affidamento dei servizi stessi ad organismi specialistici ritenuti idonei allo scopo.

 

Art. 10
La rappresentanza e la firma degli atti della Fondazione spettano al Presidente che ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Vicepresidente.

 

Art. 11
L’organo di controllo: il C.d.A., una volta insediato, potrà provvedere, se eventualmente prescritto dalla legge, a nominare, un Revisore dei Conti esterno scegliendo fra una rosa di tre nominativi indicati dal Consiglio Direttivo della Sezione A.I.A.S. San Bortolo di Vicenza. Il Revisore dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Ente, vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

 

Art. 12
L’esercizio finanziario della Fondazione sarà chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il bilancio dovrà essere predisposto in via preventiva e consuntiva dal Presidente, approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) aprile successivo. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 13
Copia del bilancio, una volta approvato, dovrà essere inviato entro 15 giorni al Consiglio Direttivo dell’A.I.A.S. Sezione San Bortolo di Vicenza per eventuali osservazioni.

 

Art. 14
Mantenendo fermi gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2, lo statuto della Fondazione potrà essere modificato, dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione sentito il parere obbligatorio dall’Assemblea dei Soci dell’A.I.A.S. Sezione San Bortolo di Vicenza. Qualora insorgessero divergenze nell’approvazione delle modifiche allo statuto fra il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e l’Assemblea dei Soci dell’AI.A.S. Sezione San Bortolo di Vicenza si chiederà l’intervento della Regione Veneto al fine di stabilire quale tra le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dall’Assemblea dei Soci dell’A.I.A.S. Sezione S. Bortolo di Vicenza sia la più idonea agli scopi della Fondazione.

 

Art. 15
Nel caso vengano meno gli scopi della Fondazione, ed in ogni altra ipotesi di scioglimento, il patrimonio della stessa sarà devoluto, ad altra ONLUS, con preferenza per la Sezione San Bortolo dell’A.I.A.S. di Vicenza, qualora detta Sezione fosse ancora operativa, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 16
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.